Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali

Art. 1 — Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515

Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: "deve essere trasmessa", sono inserite le seguenti: "entro tre mesi dalla proclamazione";
  • b)all'articolo 7, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione";
  • c)all'articolo 14 e' abrogato il comma 5;
  • d)all'articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: "Collegio", e' inserita la seguente: "regionale";
  • e)all'articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: "proclamato eletto".

Testo vigente dal 3 gennaio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-12-31;672~art1 · fonte su Normattiva