Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali
Art. 1 — Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515
Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)all'articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: "deve essere trasmessa", sono inserite le seguenti: "entro tre mesi dalla proclamazione";
- b)all'articolo 7, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione";
- c)all'articolo 14 e' abrogato il comma 5;
- d)all'articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: "Collegio", e' inserita la seguente: "regionale";
- e)all'articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: "proclamato eletto".
Testo vigente dal 3 gennaio 1997
