Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
A decorrere dal 1 gennaio 1952, e' attribuita ai Comuni che eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiarie una quota pari al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente. Tale ammontare sara', ripartito tra i Comuni di cui al comma precedente proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico. I versamenti verranno effettuati con modalita' da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze d'intesa con quello per il tesoro.
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
