Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi, di accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 24. In caso di disaccordo sara' seguita la procedura stabilita dal regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36. Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, i consorzi sono tenuti a versare, per il detto maggior provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, numero 100, e dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, una quota provvisoria in relazione al presumibile maggior provento.

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art26 · fonte del testo