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La tariffa massima di cui all'art. 198 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e al decreto Ministeriale 26 febbraio 1933, concernente le norme provvisorie aggiunte di applicazione dello stesso testo unico in materia di tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, e' aumentata di quaranta volte. 7 Le convenzioni stipulate dai Comuni prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla suddetta tariffa sono revocate.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
7La Corte Costituzionale con sentenza 14-19 dicembre 1984 n. 292 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1984 n. 354) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale " dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 ("disposizioni in materia di finanza locale"), limitatamente alle parole " e successive modificazioni"."
Testo in vigore dal 28 dicembre 1984 al 1 gennaio 1994
