Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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Articolo abrogato dal d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La legittimita` di un testo legislativo coordinato in aderenza alla prassi parlamentare, senza rispettare il regolamento, deve essere esclusa tutte le volte in cui provochi, nelle sedi interpretative ed applicative, incertezza sul significato del testo coordinato. Nella specie, l'inserimento nel testo di una norma dell'inciso "e successive modificazioni", operato in sede di coordinazione dalla Commissione competente per materia dopo l'approvazione finale della legge, senza essere nuovamente il testo sottoposto all'esame del Senato e cosi` trasmesso alla Camera, risulta costituzionalmente illegittimo, sia perche` potrebbe configurarsi addirittura come un emendamento aggiuntivo surrettizio, sia perche` ha generato dubbi sulla intenzione del legislatore. Alla stregua del principio di conservazione, peraltro, poiche` la censura investe solo una parte dell'articolo denunciato senza travolgerlo interamente, la pronuncia di illegittimita` viene a riguardare solo quella parte, potendo la norma, una volta epurata dell'inciso, consentire di individuare la comune volonta` delle due Camere, che era quella di maggiorare la tassa di occupazione del sottosuolo. (Illegittimita` costi- tuzionale dell'art. 39, comma 1, legge 2 luglio 1952 n. 703, limitatamente alle parole "e successive modificazioni"). - cfr. S. nn. 9/1959, 134/1969, 152/1982.
Art. 39 Disposizioni in materia di finanza locale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 70 e 72 Cost., dell'art. 39, primo comma, l. 2 luglio 1952, n. 703, nella parte in cui dispone l'aumento di 40 volte la tassa di occupazione del sottosuolo stradale - sotto il profilo che la norma fu approvata dal Senato senza l'inciso "e successive modificazioni" introdotto successivamente ma non definitivamente approvato - in quanto la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole "e successive modificazioni". - S. n. 292/1984.
Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 39 Disposizioni in materia di finanza locale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Non è in contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, l'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, nella parte in cui recepisce il decreto ministeriale 26 febbraio 1933 che stabilisce i criteri di commisurazione della tassa comunale di occupazione di suolo pubblico con linee elettriche aeree: ed invero, se il criterio della infrazionabilità della misura base della tassa ragguagliata al chilometro lineare viene interpretato nel senso che debbano essere conglobati tra loro, mediante la somma delle relative lunghezze, i singoli tratti delle linee che risultino omogenee, secondo le distinzioni previste dalla legge, viene escluso ogni elemento di casualità, e quindi di arbitrarietà nella applicazione del tributo.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 39 Disposizioni in materia di finanza locale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1984 al 1 gennaio 1994. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La tariffa massima di cui all'art. 198 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e al decreto Ministeriale 26 febbraio 1933, concernente le norme provvisorie aggiunte di applicazione dello stesso testo unico in materia di tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, e' aumentata di quaranta volte. Le convenzioni stipulate dai Comuni prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla suddetta tariffa sono revocate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art39 · fonte del testo