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A decorrere dal 1 gennaio 1952, e' attribuita alle Province una quota pari al 2.50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente. Tale ammontare sara' ripartito tra le Province proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico. I versamento versamenti verranno effettuati con modalita' da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze d'intesa con quello per il tesoro.
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
