Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il primo comma dell'art 286 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, e rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente per le partite rimaste invariate e della deliberazione di cui all'art. 276, la compilazione dei ruoli principali comprendendovi le partite non contestate, le parti non contestate delle partite assoggettate a rettificazione di ufficio a termine dell'art. 276, nonche' le somme indicate dal contribuente nel caso previsto dal penultimo comma del l'art. 277. Possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la decisione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione".
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
