Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
A decorrere dal 1 luglio 1952, cessa di aver vigore l'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177. In favore dei Comuni dove trovansi le sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate, e non formanti oggetto di monopolio di Stato, e' autorizzata la imposizione di uno speciale diritto, non superiore al 3 per cento del valore, all'atto dell'asportazione.
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
