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A decorrere dal 1 luglio 1952, cessa di aver vigore l'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177. In favore dei Comuni dove trovansi le sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate, e non formanti oggetto di monopolio di Stato, e' autorizzata la imposizione di uno speciale diritto, non superiore al 3 per cento del valore, all'atto dell'asportazione.

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 15/1964

    Questione infondata
    14 marzo 1964

    Lo speciale diritto istituito dal secondo comma dell'art. 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, a favore dei Comuni nei quali ha luogo l'"asportazione" dalla sorgente di acqua minerale, nonostante le notevoli diversità nei metodi adottati dai vari Comuni nell'applicazione del tributo, rimane contenuto entro l'aliquota massima del 3 per cento, e non viola pertanto il precetto contenuto nell'art. 23 della Costituzione, dovendosi considerare soddisfatto il principio che esige una sufficiente specificazione legislativa dei poteri di imposizione tributaria conferiti all'autorità amministrativa attraverso la fissazione, nella legge, di un limite massimo in misura non elevata. Cfr.: 93/1963.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 120 cost. · Art. 6 Disposizioni in materia di finanza locale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 93/1963

    Questione infondata
    18 giugno 1963

    Lo "speciale diritto" istituito dal secondo comma dell'art. 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, in favore dei Comuni nei quali ha luogo "l'asportazione" della sorgente delle acque minerali o naturali destinate ad essere utilizzate come acqua da tavola, è un'imposta che colpisce il fatto della produzione e non ha che vedere ne' coi "diritti eccessori", previsti dall'art. 100 t.u. sulla finanza locale, ne' coi "diritti speciali" previsti dall'art. 25 del medesimo testo unico.

    Art. 23 cost. · Art. 6 Disposizioni in materia di finanza locale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art6 · fonte del testo