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Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, e' sostituito dal seguente: "Il provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli cinematografici, di riviste, varieta', comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in locali e sale private, di circhi equestri, di marionette, di giostre, di caroselli, di altalene, di taboga, di ottovolanti, di montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, e simili, sui trattenimenti danzanti, comunque e dovunque tenuti, sulle mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni sportive con o senza scommesse, ed il provento dei diritti erariali sulle scommesse, sono devoluti ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto dei contributi stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, ed analoghe eventuali successive disposizioni legislative, nonche' degli aggi spettanti alla Societa' italiana Autori ed Editori, incaricata dell'accertamento, della liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi da determinarsi in base a convenzione".
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 20 dicembre 1955
