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Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, e' sostituito dal seguente: Il 67 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse e' devoluto ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione. 3 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1955, n. 1109 come modificata dalla L. 20 dicembre 1959, n. 1102

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La L. 26 novembre 1955, n. 1109 come modificata dalla L. 20 dicembre 1959, n. 1102 ha disposto (con l'art. 3) che "E' elevata al 75 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai Comuni a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, al netto degli aggi spettanti all'Ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione."

L. 26 novembre 1955, n. 1109 come modificata dalla L. 14 marzo 1968, n. 318

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La L. 26 novembre 1955, n. 1109 come modificata dalla L. 14 marzo 1968, n. 318 ha disposto (con l'art. 3) che "E' elevata al 78 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai comuni a norma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificato dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione".

Testo in vigore dal 23 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1959 al 23 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1955, n. 1109 come modificata dalla L. 14 marzo 1968, n. 318

    La L. 26 novembre 1955, n. 1109 come modificata dalla L. 14 marzo 1968, n. 318 ha disposto (con l'art. 3) che "E' elevata al 78 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai comuni a norma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificato dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art7 · fonte del testo