Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1955 al 31 dicembre 1959. Leggi il testo vigente →

Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, e' sostituito dal seguente: ((Il 67 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse e' devoluto ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione)).

Testo in vigore dal 20 dicembre 1955 al 31 dicembre 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1952 al 20 dicembre 1955. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, e' sostituito dal seguente: tolto: " Il aggiunto: Il 67 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli tolto: cinematografici, di riviste, varieta', comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in locali e sale private, di circhi equestri, di marionette, di giostre, di caroselli, di altalene, di taboga, di ottovolanti, di montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, e simili, sui trattenimenti danzanti, comunque e dovunque tenuti, sulle mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni sportive con o senza scommesse, ed il provento dei diritti erariali sulle scommesse, sono devolutiaggiunto: , sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse e' devoluto ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto tolto: dei contributi stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, ed analoghe eventuali successive disposizioni legislative, nonche' degli aggi spettanti tolto: alla Societa' italiana Autori ed Editori, incaricata dell'accertamento, della aggiunto: all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimiaggiunto: , da determinarsi in base a convenzionetolto: ".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art7 · fonte del testo