Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1 luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data suddetta, per le quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potra' essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'ufficio, purche' l'imposta calcolata sul valore cosi' determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato. (( Le disposizioni previste dall'articolo 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto articolo 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anterior mente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa. )) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 14 maggio 1988

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 338/1992

    Questione infondata
    15 luglio 1992

    Il comma primo bis, dell'impugnato art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, (aggiunto dall'art. 12, comma ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154) ha esteso l'applicazione del sistema di tassazione automatica anche alle successioni apertesi (come nella specie) in data anteriore al 1 luglio 1986. Priva di fondamento è, di conseguenza, la formulata censura di incostituzionalità, in quanto basata sul presupposto che solo alle successioni apertesi in data posteriore al 1 luglio 1986 sarebbe applicabile il più favorevole trattamento tributario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost. · Art. 11 Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 207/1992

    Altra decisione
    29 aprile 1992

    Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua dell'art. 12, comma terzo ter, del sopravvenuto d.l. 14 marzo 1988 n. 70, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154, il quale ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 8, l. 17 dicembre 1986 n. 880, sul limite massimo di valore accertabile ai fini dell'IN.V.IM. si applicano anche alle successioni e alle donazioni aperte e poste in essere anteriormente al 1^ luglio 1986, per le quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo del valore imponibile.

    Art. 11 Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 8 Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 190/1989

    Altra decisione
    12 aprile 1989

    Restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinché provvedano al riesame della rilevanza della questione, alla luce dell'art. 12 d.l. 14 marzo 1988, n. 20, conv. in legge 13 maggio 1988, n. 154, in virtù del quale i nuovi criteri di determinazione del valore degli immobili si applicano anche alle successioni aperte in epoca anteriore al 1986 per le quali non sia ancora intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost. · Art. 11 Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-12-17;880~art11 · fonte su Normattiva