Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 dicembre 1975 al 17 aprile 1977. Leggi il testo vigente →
Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 1, ai fini della determinazione del reddito complessivo sono imputati al soggetto passivo, oltre ai redditi propri, i redditi dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III, del codice civile e i figli naturali riconosciuti. Se il reddito complessivo lordo, comprensivo dei redditi imputati al soggetto passivo ai sensi del precedente comma, non e' superiore al limite indicato nello articolo 2, primo comma, si applicano le disposizioni ivi contenute.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1975 al 17 aprile 1977
