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Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, i quali intendano effettuare, dopo l'entrata in vigore della presente legge, trasferimenti in Italia di capitali in valute estere, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo cedute, allo scopo di investire il controvalore in lire nella creazione di nuove imprese produttive o nell'ampliamento di analogie imprese gia' esistenti, potranno trasferire all'estero, senza alcuna limitazione, i dividendi e gli utili effettivamente percepiti, nonche' i capitali derivanti da eventuali successivi realizzi.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1956 al 1 gennaio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-02-07;43~art1 · fonte del testo