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E' fatto obbligo alle Banche, ai notai, agli agenti di cambio ed in genere ai pubblici ufficiali che intervengano in operazioni che comunque comportino investimenti di capitali esteri in Italia, di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le modalita' di tali operazioni, entro trenta giorni dalla conclusione, specificando la valuta ceduta ed il relativo ammontare. Le societa' e le imprese che svolgono la propria attivita' nel territorio dello Stato sono tenute a comunicare all'Ufficio anzidetto le alienazioni di titoli azionari o di quote di partecipazioni a favore di stranieri o di cittadini italiani residenti all'estero, entro trenta giorni dalle alienazioni medesime. Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti nei commi precedenti, e' comminata una sanzione pecuniaria di carattere civile in misura non inferiore a lire 100.000 e non superiore al triplo delle somme investite. Alla determinazione dell'entita' della sanzione pecuniaria per l'inosservanza sia delle disposizioni del presente articolo, sia di quelle previste dall'art. 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, ed alla riscossione del relativo ammontare, si provvede ai sensi dei regi decreti-legge 12 maggio 1938, n. 794, e 5 dicembre 1938, n. 1928, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1956 al 8 aprile 1965
