Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 7-bis. - Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicita' delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale puo' autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. Il decreto previsto dai commi precedenti e' comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Del decreto e' altresi' data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorita' di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalita' e l'itinerario del viaggio". "Art. 7-ter. - La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune dove ha chiesto di recarsi, e' punita con la reclusione da due a cinque anni; e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza".

Testo vigente dal 14 settembre 1982

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 309/2003

    Questione infondata
    7 ottobre 2003

    La norma di cui all’art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto dall’art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 – censurata in quanto stabilisce che la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno in un determinato comune di residenza o dimora abituale, possa essere autorizzata dal giudice ad allontanarsi dal comune medesimo esclusivamente per ragioni di salute e non anche per la professione in forma associata della propria fede – contiene la previsione di una sospensione degli obblighi del sorvegliato speciale la cui auspicata estensione dal campo del diritto alla salute a quello del diritto di culto sarebbe in insuperabile contraddizione con le esigenze in vista delle quali la misura di prevenzione è adottata: tale estensione, del resto, non rappresenterebbe un contemperamento tra esigenze costituzionali da armonizzare, ma semplicemente la vanificazione di una a favore dell’altra. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 19 della Costituzione. – In tema di prevenzione e repressione dei reati come compiti primari della pubblica autorità, ricordata la sentenza n. 27 del 1959. – Sulle “normali conseguenze” che, in riferimento a diversi diritti, possono discendere dall’imposizione di limiti alla liberta personale e alla libertà di circolazione e soggiorno, citata la sentenza n. 75 del 1966. – In materia di diritto al lavoro del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione in questione, citata la sentenza n. 193 del 1997.

    Art. 19 cost. · Art. 11 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

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  • Sentenza n. 193/1997

    Questione infondata
    24 giugno 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis l. 27 dicembre 1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]), introdotto dall'art. 11 l. 13 settembre 1982 n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57 e 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), che, per le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, prevede e disciplina l'autorizzazione a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, nei casi di gravi e comprovati motivi di salute, nella parte in cui non prevede che la medesima autorizzazione possa valere anche per l'esercizio di un'attività lavorativa, in quanto -posto che, nel sistema della l. n. 1423 del 1956, l'autorizzazione prevista dall'art. 7-bis rappresenta una deroga all'originario regime esecutivo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, dettata in vista della tutela del bene della salute del prevenuto, quando sussistano gravi e comprovati motivi che la giustifichino; che, attraverso tale deroga, il legislatore ha inteso introdurre un contemperamento tra esigenze diverse (la salute, da un lato, e la sicurezza, dall'altro) per mezzo di un'articolata disciplina che prevede limiti temporali della autorizzazione, procedure giudiziarie ordinarie e semplificate per il caso di urgenza e adempimenti speciali di pubblica sicurezza, adeguati alla particolarità della situazione; e che, se non è escluso, in linea di principio, che una disciplina derogatoria, in forza del principio di uguaglianza e della ragionevolezza delle leggi, sia da estendere a ipotesi non previste dal legislatore, ciò è, tuttavia, possibile solo quando la "ratio" della deroga sia realizzata in maniera irragionevolmente manchevole, trascurando casi che manifestamente hanno da ricomprendersi in essa e la cui mancata previsione determina, perciò, una contraddittoria discriminazione - le ragioni di sanità non sono assimilabili alle ragioni lavorative, in considerazione del fatto che, mentre le ragioni sanitarie, tanto più se gravi (come richiede la norma), sono tali da mettere a repentaglio, talora anche in maniera definitiva e irrimediabile, un bene primario della persona (art. 32 Cost.), che può rischiare di essere pregiudicato una volta per sempre, le ragioni lavorative, pur trovando riconoscimento anch'esse sul piano costituzionale (art. 4), possono essere valutate diversamente da quelle sanitarie, alla stregua del bene che è in questione e della rimediabilità, nel caso del lavoro, della perdita che si rendesse necessaria in conseguenza della soggezione alla misura di prevenzione. - S. nn. 96/1970 e 74/1973; ord. nn. 148/1987 e 722/1988. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 11 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

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  • Ordinanza n. 722/1988

    Questione inammissibile
    23 giugno 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646, questione sollevata, con ordinanza emessa in data 14 marzo 1984 dal Tribunale di Agrigento, in riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede de…

    Art. 3 cost. · Art. 11 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia · Art. 30 Ordinamento penitenziario

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art11 · fonte su Normattiva