Per le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale, il presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto nell'originario luogo di residenza salvo che non ritenga di sostituire alla misura il divieto di soggiorno. Il relativo provvedimento e' comunicato al questore per l'esecuzione. Per gli imputati ai quali sia stato imposto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di dimorare in un comune lontano da quello di residenza ovvero in una frazione, il giudice competente, entro trenta giorni da tale data e sempre che permangano le esigenze che hanno giustificato l'imposizione dell'obbligo, provvede ai sensi dell'articolo 291- bis del codice di procedura penale a determinare nuovamente il luogo di dimora obbligatoria, prescegliendolo tra i comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, avuto riguardo alla residenza che l'imputato aveva all'atto dell'imposizione dell'obbligo suddetto.

Testo vigente dal 9 agosto 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 413/1991

    Altra decisione
    12 novembre 1991

    Restituzione degli atti al giudice a quo affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203 i cui artt. 20 e 24 hanno profondamente innovato la disciplina in tema di misure di prevenzione personali.

    Art. 24 cost. · Art. 16 Norme in materia di misure di prevenzione personali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-08-03;327~art16 · fonte su Normattiva