Spetta esclusivamente al giudice 'a quò interpretare la norma denunciata nel giudizio di costituzionalità. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificato dall'art. 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché dell'art. 7 della stessa legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., per quanto concerne il reato di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale i cui elementi di identificazione non sarebbero predeterminati dalla legge ed il cui trattamento sanzionatorio creerebbe disparità rispetto a quello previsto per il "soggiornante mafioso". - v. S. nn. 427/1989, 225/1983, 109/1982.
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 12 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia