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((Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facolta' di chiedere la risoluzione del contratto)). L'autorizzazione prevista dal precedente comma e' rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneita' tecnica del subappaltatore, nonche' del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575. ((Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, e' punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facolta' dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto)).
Testo in vigore dal 13 ottobre 1982 al 29 dicembre 1982
