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Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, e' punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Il subappaltatore e' responsabile in via solidale del pagamento della sanzione pecuniaria. E' data all'amministrazione appaltante la facolta' di chiedere la risoluzione del contratto. L'autorizzazione prevista dal precedente comma e' rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneita' tecnica del subappaltatore, nonche' del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575. Per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma, e' competente il prefetto del luogo dove le opere devono essere eseguite. Il procedimento e' regolato dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo in vigore dal 14 settembre 1982 al 13 ottobre 1982

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 169/1995

    Questione inammissibile
    16 maggio 1995

    Manifesta inammissibilità della questione, non potendo avere ingresso nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, per costante giurisprudenza, questioni motivate solo 'per relationem'. - In proposito, 'ex plurimis', v. O. nn. 411/1994, 513/1993, 256/1991. red.: A. Greco

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 21 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

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  • Sentenza n. 1023/1988

    Questione infondata
    9 novembre 1988

    Con riguardo al subappalto o al cottimo di opere commissionate dalla p.a., concessi senza la prescritta autorizzazione, non irrazionalmente il legislatore - analogamente, del resto, a numerose altre fattispecie - ha determinato la pena considerando la particolare gravità del fatto e commisurandola, in tal caso, al valore complessivo dell'appalto; ne' l'effetto che da ciò consegue - nei casi in cui l'appalto sia di elevato valore - di precludere la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione di sanzioni sostitutive, contrasta con la funzione rieducativa della pena o con i principi di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., i quali si riferiscono, per consolidata giurisprudenza, alla esecuzione e non già alla applicazione della pena. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 21 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629

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  • Sentenza n. 281/1987

    Questione infondata
    23 luglio 1987

    La scelta del se e del come punire il partecipe necessario nelle fattispecie plurisoggettive bilaterali spetta al legislatore: tale scelta, nel caso del reato di subappalto o affidamento di cottimo senza autorizzazione, di opere pubbliche - in cui viene comminata anche al subappaltatore o all'affidatario una pena pecuniaria (fissa), congiunta a quella detentiva, pari ad un terzo del valore dell'opera appaltata - rispetta il principio di ragionevolezza, in relazione allo scopo normativo che e` quello di sbarrare il passo alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Peraltro, l'elasticita` della pena detentiva prevista, consente al giudice l'adeguamento della sanzione al fatto concreto e alla persona del partecipe, mentre, relativamente alla pena pecuniaria, pur potendo il giudice commisurarla almeno in relazione al fatto concreto, nella sua dimensione obbiettiva, sarebbe auspicabile, da parte del legislatore, l'introduzione di una diversa articolazione dell'istituto della conversione, in modo da consentire il completo adeguamento alla personalita` del reo anche delle pene pecuniarie fisse. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, comma primo, L. 13 settembre 1982, n. 646, cosi` come sostituito dall'art. 1, L. 12 ottobre 1982, n. 726, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 21 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art21 · fonte su Normattiva