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Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, e' punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Il subappaltatore e' responsabile in via solidale del pagamento della sanzione pecuniaria. E' data all'amministrazione appaltante la facolta' di chiedere la risoluzione del contratto. L'autorizzazione prevista dal precedente comma e' rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneita' tecnica del subappaltatore, nonche' del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575. Per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma, e' competente il prefetto del luogo dove le opere devono essere eseguite. Il procedimento e' regolato dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Testo in vigore dal 14 settembre 1982 al 13 ottobre 1982
