Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

L'articolo 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "ART. 138. - (Pagamento in misura ridotta). - 1. Per le violazioni alle presenti norme per le quali e' stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito. 2. Il trasgressore, qualora sia pedone, conducente di animali o di veicoli non a motore nelle violazioni previste dalle presenti norme per le quali e' stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila, cinquantamila, centomila, duecentomila e trecentomila, e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione la somma rispettivamente di lire duemila, quattromila, cinquemila, diecimila, ventimila, venticinquemila e trentamila. 3. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore puo' provvedere anche a mezzo di versamento in conto corrente postale entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato. 4. Il pagamento previsto dai commi precedenti non e' ammesso quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con se'. In tali casi il verbale di accertamento sara' inviato immediatamente al prefetto che procedera' ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. L'importo delle somme dovute ai sensi dei precedenti commi e' arrotondato, ove occorre, alle cinquecento lire superiori. 6. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi, divieti o limitazioni disposti, soggiace alla sanzione prevista per ogni singola violazione commessa". Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62. La disposizione risultante dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articolo 113 e 114.

Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 85/1992

    Questione infondata
    4 marzo 1992

    Questione già dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che all'impugnato art. 20, terzo comma, legge 24 marzo 1989 n. 122, deve essere riconosciuto il carattere formale e sostanziale di norma interpretativa. - Sulla stessa questione v. O. n. 205/1991; sugli "indici di riconoscimento" delle norme interpretative v. S. n. 123/1988.

    Art. 25 cost. · Art. 20 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 205/1991

    Questione infondata
    13 maggio 1991

    L'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, secondo il quale il combinato disposto dell'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e degli artt. 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, va inteso nel senso che l'oblazione mediante il pagamento della somma di L. 5.000 per alcune infrazioni alle norme della circolazione stradale, era dovuta soltanto per il tempo precedente agli aumenti operati con la legge n. 689 del 1981, ha effettivamente carattere di norma interpretativa e non innovativa. L'essersi il legislatore limitato ad assegnare valore cogente a quel significato delle disposizioni interpretate che, solo fra i diversi possibili, rispondesse ai reali obiettivi perseguiti, sanando, per questa via, uno stato di incertezza generato dal non perspicuo stratificarsi delle fonti normative succedutesi nel tempo, e l'"indice di riconoscimento" dato dal contrasto interpretativo insorto in sede di applicazione giurisprudenziale, tolgono ogni dubbio in proposito. Cade quindi la censura di violazione del principio della irretroattività della legge penale, avanzata - sul presupposto della applicabilità del principio anche per le sanzioni amministrative - in base all'assunto che la norma in questione avesse una funzione innovativa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - Sui contrasti giurisprudenziali come indice del carattere interpretativo della legge emanata per risolverli: S. n. 123/1988.

    Art. 25 cost. · Art. 138 c.d.s. · Art. 20 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate · Art. 11 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art20 · fonte su Normattiva