Art. 20
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L'articolo 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "ART. 138. - (Pagamento in misura ridotta). - 1. Per le violazioni alle presenti norme per le quali e' stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito. 2. Il trasgressore, qualora sia pedone, conducente di animali o di veicoli non a motore nelle violazioni previste dalle presenti norme per le quali e' stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila, cinquantamila, centomila, duecentomila e trecentomila, e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione la somma rispettivamente di lire duemila, quattromila, cinquemila, diecimila, ventimila, venticinquemila e trentamila. 3. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore puo' provvedere anche a mezzo di versamento in conto corrente postale entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato. 4. Il pagamento previsto dai commi precedenti non e' ammesso quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con se'. In tali casi il verbale di accertamento sara' inviato immediatamente al prefetto che procedera' ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. L'importo delle somme dovute ai sensi dei precedenti commi e' arrotondato, ove occorre, alle cinquecento lire superiori. 6. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi, divieti o limitazioni disposti, soggiace alla sanzione prevista per ogni singola violazione commessa". Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62. La disposizione risultante dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articolo 113 e 114.
Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993
