Art. 24
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Dopo l'articolo 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 61959, n. 393 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente. "ART. 142- bis. - (Riscossione dei proventi delle sanzioni pecuniarie) - 1. Il sommario processo verbale per il quale non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'articolo 138 e non sia stato presentato ricorso a norma dell'articolo 142, primo comma, costituisce titolo esecutivo per la somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria edittale. 2. I ruoli di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono preparati e trasmessi dalla provincia e dal comune all'intendente di finanza competente e dagli organi dello Stato all'intendente di finanza della provincia in cui si trovano il comando e l'ufficio dell'organo accertatore. 3. L'intendente di finanza da' in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione. 4. Si applicano i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili".
Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993
