Modifiche al sistema penale

Art. 27 — Esecuzione forzata

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.((Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non puo' comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione)). Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Testo vigente dal 14 dicembre 2024

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 25/2017

    Altra decisione
    26 gennaio 2017

    È ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di Grosseto, perchè rivaluti, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. - dell'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, il quale, nel disciplinare la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, stabilisce che «in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti». L'art. 6 del sopravvenuto d.l. n. 193 del 2016 (convertito dalla legge n. 225 del 2016) ha previsto che, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi espressamente indicati, e che per le sanzioni amministrative irrogate, come nella specie, per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui al denunciato art. 27, sesto comma. Tale normativa incide sulla quantificazione degli interessi dovuti con modalità tali da influire sul contenuto delle censure proposte e, conseguentemente, rende ineludibile il riesame delle stesse da parte del rimettente ( Precedente citato: ordinanza n. 115 del 2016 ) .

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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