Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

Art. 22 — Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549

All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 205, la parola: "disponibili" e' sostituita dalla seguente: "vacanti"; dopo le parole: "e successive modificazioni ed integrazioni" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel supplemento ordinario n. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 della Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le predette procedure di riqualificazione sono definite, attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo che non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime";
  • b)al comma 206, lettera c), le parole: "salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale" sono soppresse; alla lettera d) del medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "con decreto ministeriale sono fissate le suddette materie;" e alla lettera e), dopo la parola: "una prova", e' aggiunta la seguente: "d'esame";
  • c)il comma 207 e' sostituito dal seguente: "207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza dalla graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso.";
  • d)al comma 208-bis dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le eventuali somme residue sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in data 16 febbraio 1999". Gli atti emanati ed i procedimenti svolti nelle procedure di selezione gia' avviate sono fatti salvi e modificati di diritto in conformita' a quanto disposto dal comma 1. 7
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale, con sentenza 9-16 maggio 2002, n. 194 (in G.U. 1a s.s. 22/5/2002, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 23 maggio 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 194/2002

    Ha colpito questo articolo
    16 maggio 2002

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 13 maggio 1999, n. 133, che disciplina la copertura del 70% dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori. Infatti il complesso delle modifiche apportate alla originaria disciplina a seguito della sentenza n. 1 del 1999, non appare adeguato a rendere le procedure di riqualificazione in esame compatibili con i principî costituzionali, in quanto: a) anziché prevedere un concorso pubblico con riserva di posti, permane la scelta del concorso "interno" riservato ai dipendenti dell'amministrazione, per di più con una percentuale dei posti disponibili particolarmente elevata, nonché incongrua e sfornita di giustificazioni diverse da quelle già valutate negativamente nella sentenza n. 1 del 1999; b) risulta ancora attribuita al criterio dell'anzianità, anche in mancanza del titolo di studio, una funzione "del tutto abnorme"; c) non è stata modificata la censurata genericità di contenuti della prova scritta di ammissione al concorso, che rimane inidonea a garantire una seria verifica dei requisiti attitudinali, nonché ad evitare una sorta di automatico e generalizzato scivolamento verso la qualifica superiore. - In tema di passaggio ad una fascia funzionale superiore e regola del pubblico concorso, v. citate sentenze n. 320/1997 e n. 1/1999. - Sugli "effetti distorsivi" che il criterio dei concorsi interni può produrre v. citate sentenze n. 313 del 1994, nonché n. 333/1993.

    Art. 22 Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art22 · fonte su Normattiva