Art. 4
((Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato attivita' presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, e' consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica)).
Testo vigente dal 30 marzo 1958
