((Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato attivita' presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, e' consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica)).

Testo vigente dal 30 marzo 1958

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1949 al 30 marzo 1958. 34 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Al personale aggiunto: in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato tolto: servizio aggiunto: attivita' presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, e' consentito di chiedere, ai fini del trattamento tolto: di previdenza a carico del Fondo aggiunto: di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del aggiunto: periodo di servizio prestato con la citatatolto: , qualifica, sino al raggiungimento di quindici anni di iscrizione al Fondo. Si osservano per tale riconoscimento le modalita' stabilite dal precedente articolo per il personale ordinario, effettivo ed in servizio continuativo aggiunto: qualifica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-05-14;269~art4 · fonte del testo