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Al personale che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato servizio con qualifica di straordinario, e' consentito di chiedere, ai fini del trattamento di previdenza a carico del Fondo, il riconoscimento del servizio prestato con la citata, qualifica, sino al raggiungimento di quindici anni di iscrizione al Fondo. Si osservano per tale riconoscimento le modalita' stabilite dal precedente articolo per il personale ordinario, effettivo ed in servizio continuativo.

Testo in vigore dal 7 giugno 1949 al 30 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1949-05-14;269~art4 · fonte del testo