A decorrere dal 1 gennaio 1961, le pensioni dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate, applicando al trattamenti in atto, con esclusione della indennita' di caropane, nonche' delle integrazioni per trattamento minimo e per assegno ad personam di cui agli articoli 6 e 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, i coefficienti di rivalutazione indicati nella tabella allegata. Il miglioramento derivante dalla riliquidazione di cui al comma precedente assorbe le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo, l'indennita' di caropane, ferma restando la norma di cui al successivo articolo 4.

Testo vigente dal 30 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830~art1 · fonte su Normattiva