Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311
Art. 4 — Assegni "ad personam"
Qualora il trattamento risultante dall'applicazione dei precedenti articoli sia d'importo inferiore a quello complessivo in atto, la differenza sara' assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.
Testo vigente dal 30 agosto 1961
