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La misura prevista nel primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale non puo' essere disposta a favore di chi sia imputato di taluno dei reati per i quali l'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, o l'articolo 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, non consentono la concessione della liberta' provvisoria, sempreche' per il reato sia obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Testo in vigore dal 14 agosto 1982 al 16 agosto 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art31 · fonte su Normattiva