Disposizioni in materia di risorse idriche

Art. 14 — Tariffa del servizio di fognatura e depurazione

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La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione e' dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo e' determinata sulla base della qualita' e della quantita' delle acque reflue scaricate. E fatta salva la possibilita' di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1994 al 1 gennaio 1999

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 335/2008

    Ha colpito questo articolo
    10 ottobre 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - quota che affluisce «a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito» - è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancata indicazione di un tertium comparationis e per omessa descrizione della fattispecie, dal momento che le ordinanze di rimessione descrivono sufficientemente le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus ; muovono dal presupposto che gli utenti hanno pagato la suddetta quota in mancanza del servizio di depurazione delle acque reflue; chiariscono che la norma applicabile ratione temporis alla fattispecie è la norma denunciata; denunciano la violazione dell'art. 3 Cost. sia per l'irragionevolezza intrinseca della norma sia per la disparità di trattamento che questa crea, nell'àmbito di coloro che sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio idrico integrato, tra chi fruisce e chi non può fruire del servizio di depurazione delle acque.

    Art. 14 Disposizioni in materia di risorse idriche · Art. 28 Disposizioni in materia ambientale · Art. 155 t.u.a.

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  • Ordinanza n. 262/2006

    Questione inammissibile
    4 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie e per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 53 e 97 della Costituzione. Difatti il rimettente, senza tenere conto dei ripetuti mutamenti subiti nel tempo dalla disciplina legislativa dei canoni di depurazione delle acque reflue, omette di precisare il periodo in riferimento al quale è dovuta la "quota" di tariffa in questione, non consentendo il controllo della Corte sia sull'individuazione della norma applicabile nel giudizio a quo sia sulla sussistenza della giurisdizione del rimettente, in quanto fino al 2 ottobre 2000 il canone di depurazione aveva la natura di tributo e le controversie ad esso relative erano, perciò, attribuite alla giurisdizione tributaria e non a quella ordinaria. > >- Sulla qualificazione giuridica del canone di depurazione e sui conseguenti profili processuali attinenti alla giurisdizione, v. citate sentenze della Corte di cassazione, n. 14314 del 2005; n. 3078 del 2005; sezioni unite, n. 6418 del 2005. > >- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni sollevate in caso di difetto di motivazione sulla rilevanza, v. citate ordinanze n. 396/2005 e n. 55/2006.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 53 cost.

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  • Ordinanza n. 55/2006

    Questione inammissibile
    10 febbraio 2006

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, censurato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost., in quanto prevede, nella formulazione originaria, che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Infatti, le ordinanze di rimessione non contengono una sufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus , con conseguente difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, ed incorrono in errore nella individuazione della disposizione oggetto di censura. - Sul difetto di motivazione per insufficiente descrizione della fattispecie, v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 396/2005.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 97 cost. · Art. 14 Disposizioni in materia di risorse idriche

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art14 · fonte su Normattiva