È manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie e per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 53 e 97 della Costituzione. Difatti il rimettente, senza tenere conto dei ripetuti mutamenti subiti nel tempo dalla disciplina legislativa dei canoni di depurazione delle acque reflue, omette di precisare il periodo in riferimento al quale è dovuta la "quota" di tariffa in questione, non consentendo il controllo della Corte sia sull'individuazione della norma applicabile nel giudizio a quo sia sulla sussistenza della giurisdizione del rimettente, in quanto fino al 2 ottobre 2000 il canone di depurazione aveva la natura di tributo e le controversie ad esso relative erano, perciò, attribuite alla giurisdizione tributaria e non a quella ordinaria. > >- Sulla qualificazione giuridica del canone di depurazione e sui conseguenti profili processuali attinenti alla giurisdizione, v. citate sentenze della Corte di cassazione, n. 14314 del 2005; n. 3078 del 2005; sezioni unite, n. 6418 del 2005. > >- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni sollevate in caso di difetto di motivazione sulla rilevanza, v. citate ordinanze n. 396/2005 e n. 55/2006.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 53 cost.