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Il primo comma dell'articolo 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, e' sostituito dal seguente: "E' sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o che sia sospeso dal servizio ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo".

Testo in vigore dal 14 dicembre 1978 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-05;786~art4 · fonte del testo