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[1]Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 15 anni 25 anni di servizio di servizio --- --- a)

[2]capitano.......... 2.100.000 4.500.000;

  • b)maggiore.......... 2.800.000 4.500.000;
  • c)tenente colonnello..... 3.200.000 4.500.000;
  • d)colonnello......... --- 4.500.000. 1 Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

[3]19 anni 29 anni di servizio di servizio --- --- a)

[4]tenente........... 2.100.000 2.700.000;

  • b)capitano.......... 2.100.000 2.700.000;
  • c)maggiore.......... 2.800.000 4.500.000;
  • d)tenente colonnello..... 3.200.000 4.500.000. 1 A decorrere dal 1 settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:
  • a)ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalita' di determinazione e progressione economica;
  • b)ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224. Ai colonnelli, all'atto della cessazione dal servizio, si applicano, se piu' favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennita' di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa precedentemente in vigore. Per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1 gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria e' determinato, se piu' favorevole per gli interessati, sulla base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito all'atto della cessazione dal servizio. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili tra loro, ne' con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, ne' con gli importi di cui all'articolo 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita' per il personale fino al grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394

1

Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 2) che "Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231/1990, sono dovuti nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Grado: lire lire Tenente - Capitano...... 2.100.000 2.700.000; Maggiore........... 2.800.000 4.500.000; Tenente colonnello...... 3.200.000 4.500.000"; - (con l'art. 6, comma 3) che "L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231/1990, e' dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 15 anni 25 anni di servizio di servizio Grado: lire lire Capitano........... 2.100.000 4.500.000; Maggiore........... 2.800.000 4.500.000; Tenente colonnello...... 3.200.000 4.500.000". - (con l'art. 6, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media"".

Testo in vigore dal 7 ottobre 1995 al 25 luglio 1996

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1990oggi
  1. 1 gennaio 2018 — oggiin vigoreper 9 anni
  2. 7 luglio 2017 — 1 gennaio 2018per 6 mesi
  3. 9 ottobre 2010 — 7 luglio 2017per 7 anni
  4. 8 gennaio 2004 — 9 ottobre 2010per 7 anni
  5. 22 gennaio 2003 — 8 gennaio 2004per 12 mesi
  6. 4 luglio 2001 — 22 gennaio 2003per un anno
  7. 6 maggio 2001 — 4 luglio 2001per un mese
  8. 17 aprile 2001 — 6 maggio 2001per 19 giorni
  9. 18 agosto 1999 — 17 aprile 2001per un anno
  10. 1 gennaio 1998 — 18 agosto 1999per un anno
  11. 25 luglio 1996 — 1 gennaio 1998per un anno
  12. 7 ottobre 1995 — 25 luglio 1996per 10 mesi
  13. 11 agosto 1990 — 7 ottobre 1995testo originarioper 5 anni

urn:nir:stato:legge:1990-08-08;231~art5 · fonte su Normattiva