Art. 5 — Omogeneizzazione stipendiale
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[1]Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 15 anni 25 anni di servizio di servizio --- --- a)
[2]capitano.......... 2.100.000 4.500.000;
- b)maggiore.......... 2.800.000 4.500.000;
- c)tenente colonnello..... 3.200.000 4.500.000;
- d)colonnello......... --- 4.500.000. 1 (2) 6 8 Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:
[3]19 anni 29 anni di servizio di servizio --- --- a)
[4]tenente........... 2.100.000 2.700.000;
- b)capitano.......... 2.100.000 2.700.000;
- c)maggiore.......... 2.800.000 4.500.000;
- d)tenente colonnello..... 3.200.000 4.500.000. 1 (2) 6 8 A decorrere dal 1 settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:
- a)((agli ufficiali)) che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, e' attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalita' di determinazione e progressione economica; 5 7 9
- b)((agli ufficiali)) che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, e' attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224. 5 7 9 (( Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante e' attribuito, a decorrere dal 1o aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni. )) Ai colonnelli, all'atto della cessazione dal servizio, si applicano, se piu' favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennita' di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa precedentemente in vigore. Per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1 gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria e' determinato, se piu' favorevole per gli interessati, sulla base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito all'atto della cessazione dal servizio. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili tra loro, ne' con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, ne' con gli importi di cui all'articolo 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita' per il personale fino al grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore.
Gli interventi su questo articolo(7)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394
1Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 2) che "Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231/1990, sono dovuti nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Grado: lire lire Tenente - Capitano...... 2.100.000 2.700.000; Maggiore........... 2.800.000 4.500.000; Tenente colonnello...... 3.200.000 4.500.000"; - (con l'art. 6, comma 3) che "L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231/1990, e' dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 15 anni 25 anni di servizio di servizio Grado: lire lire Capitano........... 2.100.000 4.500.000; Maggiore........... 2.800.000 4.500.000; Tenente colonnello...... 3.200.000 4.500.000". - (con l'art. 6, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media"".
D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360
3con decorrenza dal 1 luglio 1996
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui al presente articolo 5, comma 2, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Grado lire lire ----- ---- ---- Tenente - Capitano...... 2.205.000 2.835.000 Maggiore........... 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello...... 3.360.000 4.725.000"; Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3) che "L' assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui al presente articolo 5, comma 1, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 e' rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Grado lire lire ----- ---- ---- Capitano........... 2.205.000 4.725.000 Maggiore........... 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello...... 3.360.000 4.725.000."
D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490
5con decorrenza dal 1 gennaio 1998
Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998".
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255
6Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 ha disposto: - (con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: =================================================================== GRADI 19 ANNI 29 ANNI DI SERVIZIO DI SERVIZIO LIRE LIRE =================================================================== Tenente 2.205.000 2.835.000 Capitano 2.205.000 2.835.000 Maggiore 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000 -------------------------------------------------------------------"; - (con l'art. 5, comma 3) che "L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n.231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente: =================================================================== GRADO 15 anni di servizio 25 anni di servizio lire lire Capitano............. 2.205.000 4.725.000 Maggiore............. 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello... 3.360.000 4.725.000 -------------------------------------------------------------------"; - (con l'art. 5, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media".
L. 29 marzo 2001, n. 86
7La L. 29 marzo 2001, n. 86 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, e' ridotto di due anni".
D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139
8con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139, nel modificare l'art. 5 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, ha disposto: - (con l'art. 5, comma 1) che "Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni di 29 anni servizio di servizio Grado lire lire ---- --- --- 1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti.... |1.725.000|2.145.000 Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti.... 1.725.000 2.145.000 Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti.... 1.725.000 2.145.000 Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti.... 1.725.000 2.145.000 Sergente e gradi corrispondenti.... 2.145.000 2.985.000 Sergente maggiore e gradi corrispondenti.... 2.145.000 2.985.000 Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti.... 2.145.000 2.985.000 Maresciallo e gradi corrispondenti.... 2.180.000 3.035.000 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti.... 2.180.000 3.035.000 Maresciallo capo e gradi corrispondenti.... 2.180.000 3.035.000 - (con l'art. 5, comma 2) che "Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni di 29 anni di servizio servizio Grado lire lire ----- ---- ---- Tenente.... |2.565.000 |3.195.000 Capitano.... |2.565.000 |3.195.000 Maggiore.... |3.300.000 |5.085.000 Tenente colonnello.... |3.720.000 |5.085.000". Ha inoltre disposto: - (con l'art. 5, comma 3) che "L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente: 15 anni di 25 anni servizio di servizio Grado lire lire - - - Capitano.... |2.205.000 |4.725.000 Maggiore.... |2.940.000 |4.725.000 Tenente colonnello.... |3.360.000 |4.725.000"; - (con l'art. 5, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media"".
D.L. 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2001, n. 250
9con decorrenza dal 1 aprile 2001
Il D.L. 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2001, n. 250, nel modificare l'art. 5 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2001".
Testo in vigore dal 4 luglio 2001 al 22 gennaio 2003
