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Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione puo', con suo decreto, disporre che la spesa sia in tutto o in parte posta definitivamente a carico dello Stato qualora trattasi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1 giugno 1939, n. 1089. Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facolta' di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla meta', sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni. In ogni caso gli immobili di proprieta' privata restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari. Il Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, puo' adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 1977, n.970

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La L. 28 dicembre 1977, n.970 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali e' tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte."

Testo in vigore dal 20 gennaio 1978 al 1 novembre 1997

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1962 al 20 gennaio 1978.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 1977, n.970

    La L. 28 dicembre 1977, n.970 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali e' tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1552~art3 · fonte del testo