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Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione puo', con suo decreto, disporre che la spesa sia in tutto o in parte posta definitivamente a carico dello Stato qualora trattasi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1 giugno 1939, n. 1089. Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facolta' di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla meta', sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni. In ogni caso gli immobili di proprieta' privata restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari. ((Al fine di assicurare la conservazione del patrimonio culturale immobiliare, lo Stato puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e manutenzione, approvati dalla competente soprintendenza. Il Ministero per i beni culturali e ambientali autorizza la concessione del contributo in misura non superiore a sei punti percentuali degli interessi del mutuo che e' assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. Il contributo e' corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni con uno o piu' istituti di credito all'uopo prescelti)). Il Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, puo' adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 1977, n.970
1La L. 28 dicembre 1977, n.970 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali e' tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte."
Testo in vigore dal 1 novembre 1997 al 11 gennaio 2000
