Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 53, 101, 102 e 108 Cost., nella parte in cui dispone con efficacia retroattiva che l'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 deve intendersi nel senso che la ritenuta sugli interessi e sui redditi da capitale, prevista nell'art. 26 citato, si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG). Infatti, il rimettente muove da premesse ermeneutiche che la giurisprudenza costituzionale ha già non condiviso ritenendo non implausibile la tesi secondo cui gli enti pubblici, compresi i Comuni, non soggetti all'IRPEG ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 erano da qualificare come soggetti esenti, e non esclusi, dall'imposta con la conseguenza che nei loro confronti l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta era legittima in base al terzo periodo del citato art 26, comma 4. L'obiettiva incertezza della disposizione interpretata e la plausibilità dell'interpretazione recata dalla norma censurata non ha leso alcun affidamento dei contribuenti, né ha legittimato un'imposizione che, in precedenza, potesse univocamente ritenersi indebita. Neppure ha determinato interferenze con l'esercizio della funzione giudiziaria, giacché ha posto una disciplina generale e astratta sull'interpretazione di una disposizione anteriore, operando su un piano diverso da quello dell'applicazione giudiziale delle norme. Infine, accertata la natura interpretativa della norma denunciata, l'intervento legislativo in questione ha un carattere di prevedibilità che può considerarsi un indice significativo del permanere della capacità contributiva. Sui limiti posti alla Corte nel controllo della rilevanza, v. le citate sentenze nn. 106/2013 e 242/2011. Sull'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, v. le citate ordinanze nn. 428/2006, 313/2002. In tema di interpretazione autentica e capacità contributiva, v. la citata sentenza n. 175/1974. Sulla sussistenza di un elemento di prevedibilità dell'imposta, non privo di significato quanto alla verifica della permanenza della capacità contributiva, v. le citate sentenze nn. 410/1995, 14/1995, 315/1994.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sollevata in quanto, nel disporre che l'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 deve intendersi nel senso che la ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale si effettua "anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche", si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 23, 76, 77, primo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., avendo natura non interpretativa ma innovativa e retroattiva. Il rimettente muove dall'erronea premessa che gli enti pubblici, compresi i Comuni, che l'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 dichiara "non soggetti all'imposta" sul reddito delle persone giuridiche, siano da qualificare come soggetti esclusi dall'imposta e, pertanto non possano essere annoverati tra i "soggetti esenti", per i quali l'art. 26, nel testo in vigore sino al giugno 1998, dispone l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta. In realtà, il fatto che l'art. 88 abbia dichiarato tali enti "non soggetti all'imposta" con decorrenza dal 1 gennaio 1991, non comporta che essi debbano ritenersi esclusi dalla stessa: in base alla definizione di "esenzione" come "ipotesi di agevolazione concessa a soggetti che ordinariamente sarebbero sottoposti all'obbligazione tributaria" e non lo sono per specifiche ragioni agevolative, il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere non implausibile che il vigente art. 88 si possa interpretare nel senso che i Comuni, dal 1° gennaio 1991, sono "soggetti esenti" e non esclusi dall'imposta. Perciò il rimettente erra nel negare che tra le interpretazioni dell'art. 26 vigente anteriormente al 1° luglio 1998 vi possa essere quella secondo cui la ritenuta è applicabile ai Comuni in quanto soggetti "esenti" dall'IRPEG e la norma censurata, con interpretazione autentica, chiarisce che tali enti - siano essi considerati esenti o esclusi dall'imposta - vanno compresi fra quelli, "non soggetti all'imposta", nei cui confronti è applicabile la ritenuta. - V., citate, ordinanze n. 174/2001 e n. 313/2002. - Sul fatto che gli artt. 11 delle disp. prelim. al cod. civ. e 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 non hanno rango costituzionale v., citate, sentenza n. 376/1995 e ordinanza n. 216/2004. - Sulla naturale incidenza sui giudizi in corso delle norme interpretative v., citate, sentenze n. 376/2004, n. 26/2003 e n. 229/1999.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Manifesta infondatezza, trattandosi di questione già dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto dispone che le ritenute sugli interessi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso, senza tuttavia menzionare espressamente i soggetti esclusi dall'imposta stessa, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 917 del 1986. - V., l'ordinanza n. 174/2001, quale precedente richiamato.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 26 Accertamento imposte sui redditi · Art. 14 Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale con ricorsi regionali, dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che reca interpretazione autentica della disciplina contenuta nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitali, nel senso di rendere applicabile la ritenuta d'imposta anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La questione è, infatti, inammissibile per più motivi: sotto il profilo della lesione dell'autonomia finanziaria e dello 'status' costituzionale delle ricorrenti (come definito dagli artt. 114, 115, 117, 118 e 119 Cost.), che deriverebbe dal prelievo coatto a carico di disponibilità regionali costitutive dell'autonomia finanziaria dell'ente, in quanto la censura si appalesa priva di motivazione; sotto il profilo del principio di ragionevolezza e della possibile incidenza della normativa denunciata sulla funzione giurisdizionale (artt. 3 e 101, secondo comma, Cost.), in quanto una ipotetica lesione di tali principi non può di per sé tradursi in una menomazione di competenze regionali; sotto il duplice profilo del principio di eguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53), poiché la Regione lamenta la lesione di competenze di cui non dispone; sotto il profilo della violazione della legge delega (art. 76 Cost.), in quanto la disposizione impugnata è stata introdotta con legge ordinaria e non con legge delegata; sotto il profilo della violazione dei principi sanciti dall'art. 97, in quanto tale censura formulata in termini meramente assertivi, non evidenzia alcuna menomazione di attribuzioni regionali. - In tema di autonomia finanziaria regionale, sentenza (richiamata) n. 507/2000 e sulla corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari, sentenze (richiamate) n. 123/1992 e n. 370/1993. - Sulla effettiva disponibilità delle risorse attribuite, sentenza n. 171/1999 (richiamata). - Sull'onere di motivazione in ordine al vizio lamentato, sentenze n. 103/2001, n. 171/1999, 244/1997, n. 25/1996 (richiamate).
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto le ritenute operate dalle banche su interessi e proventi corrisposti ai titolari di conti e di depositi, atteggiandosi quali imposte sostitutive dell'IRPEG, non dovrebbero gravare su enti o persone giuridiche escluse dall'IRPEG. Infatti, posto che la esclusione o la esenzione da imposta non è sinonimo di assenza della capacità contributiva, il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità non è tenuto ad estendere agevolazioni e benefici tributari a fattispecie prive della necessaria omogeneità, né è obbligato a mantenere il regime derogatorio, qualora mutino o siano diversamente valutate le condizioni per le quali il detto regime era stato disposto, purchè ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia. - Sul carattere eccezionale e derogatorio del regime della ritenuta a titolo di imposta, v. richiamata sentenza n. 272/1994. - Su esenzione tributaria e sussistenza della capacità contributiva v. richiamata sentenza n. 159/1985. M. F.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 26 Accertamento imposte sui redditi · Art. 14 Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1999 al 1 gennaio 2027. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: (Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art14 · fonte del testo