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L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' sostituito dal seguente: "Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1961-62 incluso sara' provveduto con prelievo sugli stanziamenti annui previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale".
Testo in vigore dal 2 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
