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E' in facolta' del Ministero dei lavori pubblici e dei dipendenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei rispettivi limiti di competenza, consentire che le opere previste dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 617, di competenza del Ministero stesso, siano eseguite, in base ad apposite convenzioni, a cura delle Amministrazioni provinciali e comunali o dei consorzi tra detti enti interessati, che ne facciano richiesta e che possiedano una adeguata attrezzatura tecnico-ammini- strativa. Le Amministrazioni provinciali possono assumere, colle modalita' di cui al comma precedente, l'esecuzione di lavori di interesse di piu' Comuni della provincia, o anche di singoli Comuni, purche', in questo caso, ne vengano richieste dall'Amministrazione comunale interessata.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-02;10~art3 · fonte del testo