Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102

Art. 4 — Delega di funzioni alle comunità montane

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1981 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

I comuni possono delegare alle comunita' montane funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni proprie si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane dei comuni che compongono le comunita' stesse, sempre che tali comuni non abbiano popolazione censita superiore a 50 mila abitanti. In ogni caso gli interventi finanziari della comunita' montana ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna, sono impiegati esclusivamente nei territori classificati montani.

Testo in vigore dal 28 marzo 1981 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-03-23;93~art4 · fonte su Normattiva