Art. 4 — Delega di funzioni alle comunità montane
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I comuni possono delegare alle comunita' montane funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni proprie si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane dei comuni che compongono le comunita' stesse, sempre che tali comuni non abbiano popolazione censita superiore a 50 mila abitanti. In ogni caso gli interventi finanziari della comunita' montana ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna, sono impiegati esclusivamente nei territori classificati montani.
Testo in vigore dal 28 marzo 1981 al 13 ottobre 2000
