Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1952 al 1 gennaio 1989. 51 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Quando la mancata importazione, totale o parziale, sia stata determinata da causa non imputabile all'importatore, non si fa luogo all'incameramento, totale o parziale. In tal caso, il Ministro per il commercio con l'estero, esaminate le prove fornite dall'importatore, dispone la restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione, totale o parziale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1126~art5 · fonte del testo