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La restituzione della cauzione, o la liberazione della, fidejussione, ha luogo su presentazione alla banca di cui al primo comma dell'art. 2 della documentazione comprovante l'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni. La banca, accertata la regolarita' della documentazione, di cui al comma precedente, provvede direttamente alla restituzione della cauzione, o alla liberazione della fidejussione. Ove l'importazione della merce sia avvenuta soltanto in parte, lo svincolo della cauzione, o la liberazione della fidejussione, ha luogo in proporzione del valore della merce importata.

Testo in vigore dal 5 settembre 1952 al 1 gennaio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1126~art3 · fonte del testo