Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 11 — Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale e per i capi degli uffici periferici

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Il rapporto informativo di cui all'art. 42 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' compilato:

  • a)per gli impiegati dell'Amministrazione centrale con qualifica di ispettore generale, di direttore di divisione e di direttore di sezione o equiparata, dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono;
  • b)per gli impiegati dell'Amministrazione centrale con qualifica inferiore a direttore di sezione o equiparata, dal direttore di divisione da cui dipendono;
  • c)per gli impiegati con funzioni di direttore provinciale e di direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
  • d)per gli impiegati con funzioni di direttore di centro automezzi e di direttore di sezione lavori, dal capo del servizio centrale competente;
  • e)per gli impiegati con funzioni di capo di ispettorato di zona, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dal direttore dell'Azienda stessa. Il giudizio complessivo e' espresso, per gli impiegati di cui alle lettere a), c) ed e) del precedente comma, dal Consiglio di amministrazione, per gli impiegati previsti dalla lettera b) dal capo servizio principale o dall'ispettore generale da cui essi dipendono, e per gli impiegati previsti dalla lettera d) dal direttore generale di amministrazione.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art11 · fonte del testo