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Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata, in servizio presso l'Amministrazione centrale, il rapporto informativo e' compilato dal direttore di divisione da cui dipendono; il giudizio complessivo e' espresso dal capo servizio principale o dall'ispettore generale preposto ai servizio cui sono applicati per gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati dalla medesima dipendenti. Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica inferiore a segretario principale o equiparata, il rapporto informativo e' compilato dal direttore di sezione, il giudizio complessivo e' formulato dal direttore di divisione.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

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