Art. 12 — Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere di concetto dell'Amministrazione centrale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata, in servizio presso l'Amministrazione centrale, il rapporto informativo e' compilato dal direttore di divisione da cui dipendono; il giudizio complessivo e' espresso dal capo servizio principale o dall'ispettore generale preposto ai servizio cui sono applicati per gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati dalla medesima dipendenti. Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica inferiore a segretario principale o equiparata, il rapporto informativo e' compilato dal direttore di sezione, il giudizio complessivo e' formulato dal direttore di divisione.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
