Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 15 — Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere ausiliarie
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Per gli impiegati appartenenti alle carriere ausiliarie, il rapporto e' compilato dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore di sezione o dal capo dell'ufficio periferico anche nel caso in cui il rapporto sia stato da lui stesso compilato.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
