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Agli operai permanenti o temporanei dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che abbiano ottenuto o ottengano la nomina o il passaggio nei ruoli organici previsti dalle tabelle di cui agli allegati I e II alla presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1936, n. 20.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art20 · fonte del testo