Art. 20 — Valutazione del servizio di salariato
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Agli operai permanenti o temporanei dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che abbiano ottenuto o ottengano la nomina o il passaggio nei ruoli organici previsti dalle tabelle di cui agli allegati I e II alla presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1936, n. 20.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
