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Ai primi direttori capi e agli ispettori superiori di ragioneria, o equiparati di cui alla tabella, F dell'allegato I alla presente legge, e' concessa, dopo tre anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazioni del 50 per cento sull'importo del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica medesima.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art36 · fonte del testo