Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 36 — Maggiorazione del premio di maggiore produzione
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Ai primi direttori capi e agli ispettori superiori di ragioneria, o equiparati di cui alla tabella, F dell'allegato I alla presente legge, e' concessa, dopo tre anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazioni del 50 per cento sull'importo del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica medesima.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962
