Art. 36 — Maggiorazione del premio di maggiore produzione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Ai primi direttori capi e agli ispettori superiori di ragioneria o equiparati di cui alla tabella F dell'allegato I alla presente legge e' concessa, dopo 3 anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni. Il presente articolo e le note richiamate in calce alle tabelle F, L, N, O, P e Q hanno effetto economico per le tabelle F ed L, dal 1 gennaio 1960, per le tabelle N, 0, P e Q dal 1 gennaio 1961)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
