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Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, trasporto, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti ai detti servizi ed a quelli di bancoposta e telegrafici; svolgono altresi' mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliaria gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazioni, con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilita' in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti; quelli dei trasporti attendono alla conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postali. Gli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgono i compiti di cui al primo comma anche con la conduzione di automezzi. Le mansioni anzidette saranno specificate e assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo parere del Consiglio di amministrazione. Tale decreto e' soggetto alla registrazione della Corte dei conti.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art45 · fonte del testo