Art. 45 — Mansioni dei personale ausiliario
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1962 al 9 marzo 1963. Leggi il testo vigente →
((Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, trasporto, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti a detti servizi ed a quelli di bancoposta e telegrafici; svolgono, altresi', mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliaria, compresa in esse quella di brigadiere coadiuvante di ispezione; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione ed alla manutenzione degli impianti di telecomunicazioni con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilita' in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti; quelli dei trasporti attendono alla conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postali, nonche' alla conduzione dei carrelli elettrici ed alle mansioni interne presso i centri e i sottocentri automezzi)). Gli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgono i compiti di cui al primo comma anche con la conduzione di automezzi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1961, N. 1406)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1961, N. 1406)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1962 al 9 marzo 1963
