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((Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, trasporto, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti a detti servizi ed a quelli di bancoposta e telegrafici; svolgono, altresi', mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliaria, compresa in esse quella di brigadiere coadiuvante di ispezione; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione ed alla manutenzione degli impianti di telecomunicazioni con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilita' in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti; quelli dei trasporti attendono alla conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postali, nonche' alla conduzione dei carrelli elettrici ed alle mansioni interne presso i centri e i sottocentri automezzi)). Gli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgono i compiti di cui al primo comma anche con la conduzione di automezzi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1961, N. 1406)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1961, N. 1406)).

Testo in vigore dal 26 gennaio 1962 al 9 marzo 1963

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Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962. 41 parole tolte, 48 parole aggiunte.

Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, trasporto, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti tolto: ai aggiunto: a detti servizi ed a quelli di bancoposta e telegrafici; svolgono tolto: altresi'aggiunto: , altresi', mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliariaaggiunto: , compresa in esse quella di brigadiere coadiuvante di ispezione; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione tolto: e aggiunto: ed alla manutenzione degli impianti di telecomunicazionitolto: , con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilita' in … conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postaliaggiunto: , nonche' alla conduzione dei carrelli elettrici ed alle mansioni interne presso i centri e i sottocentri automezzi. Gli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgono i compiti di cui al primo comma anche con la conduzione di automezzi. tolto: Le mansioni anzidette saranno specificate e assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo parere del Consiglio di amministrazione. Tale decreto e' soggetto alla registrazione della Corte dei conti aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1961, N. 1406. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1961, N. 1406.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art45 · fonte del testo